La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha rinnovato il piano per due anni. Sono 17 commi dell’articolo 1 – dal 1051 al 1067 - relativi a tutto il piano Transizione 4.0.
Il comma 1051 stabilisce i confini temporali del piano Transizione 4.0 che trova attuazione anticipata già a novembre 2020, precisamente dal 16 novembre, e durerà due anni pieni, il 2021 e il 2022, per avere poi una coda di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022.
Ecco i cambiamenti principali introdotti dalla Nuova Legge di Bilancio rispetto al passato: per i beni strumentali materiali nuovi inclusi nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 fino al 31 dicembre 2021, o entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote stabilite sono le seguenti:
- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro.
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote stabilite sono le seguenti:
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro.
Ai fini della fruizione del beneficio del credito d’imposta, nel novero della fascia dei Beni strumentali immateriali inclusi nell’Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 l’aliquota stabilita è la seguente:
20%, per investimenti fino ad un massimo di 1 milione di euro.
Un’altra novità rilevante la introduce il comma 1059 stabilendo che il credito d’imposta èutilizzabile esclusivamente in compensazione in
tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 (nella superata normativa i termini erano di 5 anni).
E’ stato confermato che l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato non è una condizione sufficiente per godere dell’agevolazione.
La Legge di Bilancio 2021 per le imprese che intendano usufruire del beneficio del credito d’imposta 4.0, ha tuttavia mantenuto alcuni obblighi già previsti dalla normativa precedente. In primis quello di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio); viene poi mantenuto l’obbligo di indicazione nella fattura di acquisto dei riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione.
È, infatti sempre richiesta l’interconnessione dei beni al sistema produttivo; tale requisito deve risultare da un’autocertificazione del legale rappresentante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 300.000 euro, da un’Attestazione di conformità rilasciata da un Ente di Certificazione Accreditato.
Pur non essendovi l’obbligo, l’attestazione di conformità può essere fornita anche per investimenti di valore inferiore alla soglia di 300.000€. Certiquality – Ente di Certificazione Accreditato Accredia – esegue in qualità di ente terzo indipendente l’attività di Verifica della Conformità di terza parte in ottica 4.0, al fine di verificare la conformità del bene 4.0 ai requisiti obbligatori previsti per accedere al credito d’imposta.
In caso di valutazione positiva, CQY rilascia l’Attestazione di Conformità e emette l’Analisi Tecnica a corredo della stessa, ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0.