Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2015 - Arredo urbano
03/02/2015
G.U. DEL 2 MARZO 2015 – IL GREEN PROCUREMENT PER I PRODOTTI DESTINATI ALL’UTILIZZO NELLE OPERE DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’ARREDO URBANO.
Pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 2015. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano”.
Il Ministero dell'ambiente col Dm 5 febbraio 2015 ha fissato i requisiti ed i criteri ambientali per gli appalti "verdi" della P.a. per un ulteriore importante settore delle costruzioni e della progettazione degli spazi urbani: i CAM per l'acquisto di elementi dell'arredo urbano. Dal 2 marzo tali criteri sono obbligatori per gli appalti della Pubblica Amministrazione.
Sono interessati gli appalti che prevedono l’utilizzo, ad esempio, di fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco, transenne, steccati, contenitori per la raccolta rifiuti, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico, etc.. mentre per i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e le campane per la raccolta del vetro i "criteri ambientali minimi" sono già stati fissati dal Dm 13 febbraio 2014.
Una delle novità procedurali, in caso di offerta di prodotti non in possesso delle certificazioni o attestazioni indicate dal Decreto , è che è lasciata al fornitore la facoltà di presentare, in sede di gara, una dichiarazione (autocertificazione)che i prodotti soddisfano i criteri minimi e che vi è l’impegno a sottoporsi ad procedura di verifica di tali criteri da parte di Organismo riconosciuto in caso di aggiudicazione.
Particolare risalto è dato alle certificazioni secondo i principali schemi di certificazione per tutte le categorie e tipologie di prodotti : legno, gomma, plastica e prodotti composti (es: plastica-legno).
Ad esempio i prodotti, articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.
Sono presunti conformi i prodotti in possesso:
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”,10 “PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”11), oppure equivalenti;
- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell’etichetta “Remade in Italy® o equivalente;
- di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;
Per i prodotti in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma, in miscele plastica-legno le attestazioni o certificazioni valide sono costituite da:
- un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
Particolari requisiti dovranno possedere anche gli imballi dei prodotti (sia primario che secondario) che dovranno rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l’80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
Pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 2015. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano”.
Il Ministero dell'ambiente col Dm 5 febbraio 2015 ha fissato i requisiti ed i criteri ambientali per gli appalti "verdi" della P.a. per un ulteriore importante settore delle costruzioni e della progettazione degli spazi urbani: i CAM per l'acquisto di elementi dell'arredo urbano. Dal 2 marzo tali criteri sono obbligatori per gli appalti della Pubblica Amministrazione.
Sono interessati gli appalti che prevedono l’utilizzo, ad esempio, di fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco, transenne, steccati, contenitori per la raccolta rifiuti, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico, etc.. mentre per i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e le campane per la raccolta del vetro i "criteri ambientali minimi" sono già stati fissati dal Dm 13 febbraio 2014.
Una delle novità procedurali, in caso di offerta di prodotti non in possesso delle certificazioni o attestazioni indicate dal Decreto , è che è lasciata al fornitore la facoltà di presentare, in sede di gara, una dichiarazione (autocertificazione)che i prodotti soddisfano i criteri minimi e che vi è l’impegno a sottoporsi ad procedura di verifica di tali criteri da parte di Organismo riconosciuto in caso di aggiudicazione.
Particolare risalto è dato alle certificazioni secondo i principali schemi di certificazione per tutte le categorie e tipologie di prodotti : legno, gomma, plastica e prodotti composti (es: plastica-legno).
Ad esempio i prodotti, articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.
Sono presunti conformi i prodotti in possesso:
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”,10 “PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”11), oppure equivalenti;
- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell’etichetta “Remade in Italy® o equivalente;
- di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;
Per i prodotti in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma, in miscele plastica-legno le attestazioni o certificazioni valide sono costituite da:
- un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
Particolari requisiti dovranno possedere anche gli imballi dei prodotti (sia primario che secondario) che dovranno rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l’80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.