PREVENZIONE INCENDI – NUOVE REGOLE A PARTIRE DAL 20 OTTOBRE 2019
17/07/2019
Con il decreto 12 aprile 2019 (eliminazione del doppio binario) e’ stato introdotto l’obbligo di applicazione delle norme prestazionali del codice la prevenzione incendi per 42 attività
L’obbligo riguarda in particolare alcuni criteri e regole antincendio per le aree a rischio ATEX, locali-vani degli ascensori, attività di ufficio, attività turistico alberghiere, autorimesse, attività scolastiche,attività commerciali, edifici tutelati, asili nido.
Il Decreto del 12 aprile 2019 infatti inserisce all’art.5 del DM 03/08/2015 un nuovo comma “1-bis” che indica alcuni passati decreti che non possono essere applicati a quelle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1: si tratta di un lungo elenco di decreti che richiama decreti dal 1983 al 2010 in materia di termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, condotte di distribuzione e ripresa dell’aria, apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, impianti di sollevamento, edifici e/o locali destinati ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse e parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto, edilizia scolastica, attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Nel nuovo comma 2 dell’art.2 del Codice si conferma che per tutte queste attività che siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3 (Valutazione dei progetti), 4 (Controlli di prevenzione incendi) e 7 (Deroghe) del DPR 1° agosto 2011, n. 151, il Decreto 03/08/2015 non comporta adempimenti.
Per maggiori informazioni: http://www.vigilifuoco.it/
L’obbligo riguarda in particolare alcuni criteri e regole antincendio per le aree a rischio ATEX, locali-vani degli ascensori, attività di ufficio, attività turistico alberghiere, autorimesse, attività scolastiche,attività commerciali, edifici tutelati, asili nido.
Il Decreto del 12 aprile 2019 infatti inserisce all’art.5 del DM 03/08/2015 un nuovo comma “1-bis” che indica alcuni passati decreti che non possono essere applicati a quelle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1: si tratta di un lungo elenco di decreti che richiama decreti dal 1983 al 2010 in materia di termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, condotte di distribuzione e ripresa dell’aria, apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, impianti di sollevamento, edifici e/o locali destinati ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse e parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto, edilizia scolastica, attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Nel nuovo comma 2 dell’art.2 del Codice si conferma che per tutte queste attività che siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3 (Valutazione dei progetti), 4 (Controlli di prevenzione incendi) e 7 (Deroghe) del DPR 1° agosto 2011, n. 151, il Decreto 03/08/2015 non comporta adempimenti.
Per maggiori informazioni: http://www.vigilifuoco.it/