Attestazione della conformità Industria 4.0
Servizio
L'’attestazionedella conformità industria 4.0, rilasciata ai fini della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Articolo 1 comma 11, e s.m.i., da Certiquality, in qualità di Organismo di Valutazione della Conformità Accreditato, accerta che:
- Il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il servizio di attestazione di conformità è applicabile:
- ad investimenti sopra i 300 mila euro, come previsto dalla Legge di Bilancio e successive modifiche.
- ad investimenti sotto i 300 mila euro: a maggiore garanzia dell’investitore che deve produrre la dichiarazione del legale rappresentante.
AUDIT PRELIMINARE Prima del Servizio di Attestazione di conformità può essere richiesto un Audit preliminare, che può risultare utile, ad esempio, quando l’investitore deve valutare se l’investimento che intende fare potrà ricadere tra quelli per cui sono previsti i benefici dalla Legge di Bilancio.
L’audit ha come obiettivo la valutazione di eventuali criticità in relazione: - Alle caratteristiche del bene: ovvero che il bene possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso la verifica del capitolato di fornitura, specifiche tecniche e cogenti relative. - Alle caratteristiche del progetto: al fine di valutare a livello documentale come il bene sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’audit preliminare non ha valore di attestazione ai fini dell’iperammortamento; non vengono quindi rilasciati attestati e l’output del servizio è rappresentato da un report di ispezione contenente gli eventuali punti critici eventualmente evidenziati.
Contesto
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha rinnovato il piano per due anni. Sono 17 commi dell’articolo 1 – dal 1051 al 1067 - relativi a tutto il piano Transizione 4.0.
Il comma 1051 stabilisce i confini temporali del piano Transizione 4.0 che trova attuazione anticipata già a novembre 2020, precisamente dal 16 novembre, e durerà due anni pieni, il 2021 e il 2022, per avere poi una coda di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022.
Di seguito i cambiamenti principali introdotti dalla Nuova Legge di Bilancio rispetto al passato: per i beni strumentali materiali nuovi inclusi nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 fino al 31 dicembre 2021, o entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote stabilite sono le seguenti: - 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; - 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote stabilite sono le seguenti: - 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; - 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro. Ai fini della fruizione del beneficio del credito d’imposta, nel novero della fascia dei Beni strumentali immateriali inclusi nell’Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 l’aliquota stabilita è la seguente: 20%, per investimenti fino ad un massimo di 1 milione di euro. Un’altra novità rilevante la introduce il comma 1059 stabilendo che il credito d’imposta èutilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 (nella superata normativa i termini erano di 5 anni). E’ stato confermato che l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato non è una condizione sufficiente per godere dell’agevolazione. La Legge di Bilancio 2021 per le imprese che intendano usufruire del beneficio del credito d’imposta 4.0, ha tuttavia mantenuto alcuni obblighi già previsti dalla normativa precedente. In primis quello di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio); viene poi mantenuto l’obbligo di indicazione nella fattura di acquisto dei riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione. È, infatti sempre richiesta l’interconnessione dei beni al sistema produttivo; tale requisito deve risultare da un’autocertificazione del legale rappresentante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 300.000 euro, da un’Attestazione di conformità rilasciata da un Ente di Certificazione Accreditato. Pur non essendovi l’obbligo, l’attestazione di conformità può essere fornita anche per investimenti di valore inferiore alla soglia di 300.000€. Certiquality – Ente di Certificazione Accreditato Accredia – esegue in qualità di ente terzo indipendente l’attività di Verifica della Conformità di terza parte in ottica 4.0, al fine di verificare la conformità del bene 4.0 ai requisiti obbligatori previsti per accedere al credito d’imposta. In caso di valutazione positiva, CQY rilascia l’Attestazione di Conformità e emette l’Analisi Tecnica a corredo della stessa, ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0.
Destinatari
I temi della flessibilità degli impianti e della customizzazione si sposano con molte produzioni manifatturiere italiane, caratterizzate da una dimensione di “nicchia” e di elevata personalizzazione e livello qualitativo.